sabato 17 marzo 2012

Corte di Giustizia comuntaria - Causa C-135: un breve commento.


La terza sezione della Corte di Giustizia Ce ha pronunziato la sentenza 15.3.2012 nella causa C-135/10 tra Società Consortile Fonografici (SCF) v.  Marco Del Corso.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 8, paragrafo 2 direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19.11.1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61), e dell’art.3 direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.5.2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia fra la Società Consortile Fonografici (SCF) e il sig. Del Corso, dottore in chirurgia dentistica, relativamente alla radiodiffusione, nello studio dentistico privato del medesimo, di fonogrammi oggetto di protezione.
Secondo il parere di chi scrive questa nota, la sentenza assume rilevanza nel merito per quanto riguarda sia i dentisti che per esteso per quanto concerne gli studi professionali..
Le disposizioni normative su cui verte la causa sono quelli inerenti i concetti di “comunicazione al pubblico” e il relativo diritto a un equo compenso per la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico e dei “fini commerciali”del fonogramma in tal modo eseguito.
Per quanto di nostra competenza, la difesa del convenuto obiettava l’inapplicabilità al caso specifico degli artt.73 e 73 bis lda, in quanto riferibili alle comunicazioni al pubblico avvenute nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione di fonogrammi. Orbene, a differenza degli ambulatori del servizio sanitario pubblico, uno studio dentistico privato non può essere qualificato come esercizio pubblico.
Inoltre il giudice nazionale (Tribunale di Torino) con ordinanza 16.5.2008 e sentenza 20.3.2008 rigettava la domanda attrice,  ritenendo che, nella fattispecie, fosse esclusa la comunicazione a scopo di lucro, che il tipo di musica diffusa nello studio fosse totalmente irrilevante nella scelta operata dal paziente e che la situazione non rientrasse fra quelle ipotizzate dall’art.73 bis lda, in quanto lo studio medico dentistico era privato e come tale non assimilabile ad un luogo pubblico o aperto al pubblico, atteso che i pazienti non costituivano un pubblico indifferenziato, ma erano singolarmente individuati e potevano accedervi normalmente previo appuntamento e, comunque, su consenso dell’odontoiatra.
Nell’appello dell’attrice veniva sostenuto che sussistono dubbi riguardo alla circostanza se la diffusione di fonogrammi all’interno di studi di liberi professionisti, come quelli dentistici, sia inclusa nella nozione di «comunicazione al pubblico», la Corte d’appello di Torino ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di Giustizia Ce, - per ciò che ci concerne - le questioni pregiudiziali in ordine alla diretta applicabilità nell’ordinamento comunitario della  convenzione di Roma, dell’Accordo TRIPs e del Trattato [WPPT] e quindi siano immediatamente precettive nei rapporti privati perché coincidenti o meno con  la nozione di “comunicazione al pubblico” con  le direttive [92/100] e [2001/29], e in caso negativo quale fonte debba prevalere.   Inoltre se la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all’interno di studi odontoiatrici privati esercenti attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà, costituisca “comunicazione al pubblico”, ovvero “messa a disposizione del pubblico” ai fini dell’applicazione dell’art.3 paragrafo 2, lett. b) direttiva [2001/29] e infine se tale attività di diffusione dia diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici».
Il Giudice comunitario ha ricordato che l’Accordo TRIPs e il WPPT sono stati sottoscritti a livello comunitario ed approvati con le decisioni 94/800 e 2000/278, vincolando le istituzioni comunitarie e gli Stati membri, come da costante giurisprudenza della Corte, (30.4.1974, Haegeman, 181/73, Racc. pag. 449, punto 5; 30.9.1987, Demirel, 12/86, Racc. pag. 3719, punto 7, e 22.10.2009, Bogiatzi, C‑301/08, Racc. pag. I‑10185, punto 23) e sono pertanto applicabili nel suo ambito.   Ciò non vale per le disposizioni della Convenzione di Roma, che quindi non formano parte dell’ordinamento giuridico comunitario.
Relativamente alla questione concernente alla possibilità per i privati di avvalersi in modo immediato delle disposizioni dell’Accordo TRIPs e del WPPT, , non è sufficiente che le disposizioni in parola facciano parte dell’ordinamento giuridico comunitario, ma occorre che esse appaiano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise e allorché non siano subordinate, nel loro adempimento o nei loro effetti, all’intervento di alcun atto ulteriore.   Ulteriormente, gli accordi TRIPs non hanno efficacia diretta e non sono idonee a creare in capo ai privati diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi del diritto comunitario, perché con riferimento al WPPT è necessario osservare che, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, esso prevede che le parti contraenti si impegnano ad adottare, conformemente alla propria legislazione, i provvedimenti necessari per l’applicazione del trattato stesso, pertanto non sono idonee a creare in capo ai privati diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi di tale ordinamento giuridico.
Riguardo alla questione relativa ai rapporti fra le nozioni di «comunicazione al pubblico» presenti, da un lato, nell’Accordo TRIPs, nel WPPT e nella Convenzione di Roma nonché, dall’altro, nelle direttive 92/100 e 2001/29, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce del diritto internazionale, in particolare quando tali testi siano diretti, precisamente, ad eseguire un accordo internazionale concluso dalla Comunità.
Venendo al punto che ci interessa, occorre osservare che non si tratta di trasmissione interattiva on-demand e neppure a fini commerciali, tanto meno in cambio del pagamento di un biglietto d’ingresso da parte dei suoi pazienti.  Riguardo all’importanza del numero delle persone per le quali il dentista rende udibile il fonogramma diffuso, si deve constatare che, trattandosi dei clienti di un dentista, tale pluralità di persone insignificante, dal momento che l’insieme di persone simultaneamente presenti nel suo studio è, in generale, alquanto ristretto. Inoltre, benché i clienti si succedano, ciò non toglie che, avvicendandosi, detti clienti, di norma, non sono destinatari dei medesimi fonogrammi, segnatamente di quelli radiodiffusi.   Inoltre, un dentista che diffonde fonogrammi in presenza dei suoi pazienti, quale musica di sottofondo, non può ragionevolmente aspettarsi un ampliamento, unicamente in virtù di tale diffusione, della clientela del proprio studio, né aumentare il prezzo delle cure prestate. Ne consegue che siffatta diffusione non è idonea, di per sé, ad incidere sugli introiti di tale professionista.
I clienti di un dentista, infatti, si recano presso uno studio medico dentistico unicamente allo scopo di essere curati, giacché una diffusione di fonogrammi non è minimamente collegata alla prassi delle cure dentistiche. È in modo fortuito e indipendentemente dalla loro volontà che detti clienti godono dell’accesso a taluni fonogrammi, in funzione del momento in cui arrivano allo studio, della durata della loro attesa e del tipo di trattamento ricevuto. In siffatto contesto non si può presumere che la normale clientela di un dentista sia ricettiva rispetto alla diffusione di cui trattasi. Ne deriva che una diffusione del genere non riveste carattere lucrativo e un dentista, come quello di cui alla controversia principale, che diffonde gratuitamente fonogrammi nel suo studio a favore dei suoi clienti, i quali ne fruiscono indipendentemente dalla loro volontà, non effettua una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’art.8, paragrafo 2, della direttiva 92/100 ed il requisito affinché una remunerazione equa sia versata dall’utente, ossia che quest’ultimo effettui una «comunicazione al pubblico» ai sensi della succitata disposizione, non è soddisfatta in tale situazione e siffatta diffusione non dà pertanto diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici.
Pertanto ciò vale anche per tutti gli studi professionali e non solo per i dentisti.

venerdì 16 marzo 2012

Corte di giustizia europea (C 135/10 e C 162/10) - Diritti d’autore riguardanti la diffusione di opere a carattere musicale

Posto il link delle due sentenze dell Corte di Giustizia europea C 135/10 e 162/10.

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
15 marzo 2012 (*)
«Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione – Applicabilità diretta nell’ordinamento dell’Unione della Convenzione di Roma, dell’Accordo TRIPs e del WPPT – Direttiva 92/100/CEE – Articolo 8, paragrafo 2 – Direttiva 2001/29/CE – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Comunicazione al pubblico di fonogrammi radiodiffusi presso uno studio dentistico»

http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=7976

Un commento quanto prima.

Governo clinico: ecco tutte le novità del testo approvato dalla Commissione Affari Sociali


Dopo tre anni di lavoro la Commissione Affari Sociali di Montecitorio, con l'approvazione degli ultimi emendamenti, ha licenziato il testo che disciplina il governo clinico. Undici articoli che prima di andare in Aula per il voto finale dovranno essere esaminati dalle Commissioni competenti.

16 MAR - La Commissione Affari Sociali della Camera ieri, votando gli ultimi emendamenti, ha licenziato il ddl sul governo clinico. Il testo passerà ora al parere di altre otto commissioni che dovranno esprimere un parere sul testo. Poi l'approdo in Aula per il voto finale.
 
 

Ecco una sintesi del testo articolo per articolo
 


Principi fondamentali in materia delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale
 


Art 1
(Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche)
Il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle regioni, attuato con la partecipazione del Collegio di direzione che garantisce il modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e dei professionisti del Ssn, assicurando il miglioramento continuo della qualità nel rispetto dei principi di equità, di appropriatezza e di universalità nell’accesso ai servizi.
 

Art 2
(Autonomia e responsabilità del medico)
Le attività mediche e sanitarie sono erogate nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità diretta e non delegabile dei medici e dei professionisti sanitari nell’ambito delle proprie specifiche competenze e nel rispetto delle funzioni ad essi affidate e svolte.

Art. 3
(Funzioni del Collegio di direzione)
Le regioni prevedono l’istituzione, nelle Aziende del Collegio di direzione che diviene organo dell’Azienda individuandone la composizione. Le funzioni del Collegio di direzione sono: concorrere al governo delle attività cliniche, partecipare alla pianificazione delle attività e allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende. Il collegio di direzione deve essere consultato dal direttore generale su tutte le questioni attinenti il governo delle attività cliniche.
 

Art. 4 
(Requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali)
Le regioni provvedono alla nomina dei Dg delle aziende garantendo misure di pubblicità dei bandi, delle nomine, dei curricula e di trasparenza nella valutazione degli aspiranti che devono essere in possesso di un diploma di laurea magistrale, esperienza dirigenziale di almeno 5 anni nel campo delle strutture sanitarie e di  settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie. Il Dg non deve avere, al momento della nomina, più di 65 anni.

Art. 5
(Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura)
Alle regioni il compito di disciplinare i criteri e le procedure per gli incarichi di direzione di struttura complessa sulla base di principi quali: a)selezione effettuata da una commissione presieduta dal direttore sanitario e composta da due direttori di struttura complessa nella medesima specialità dell’incarico da conferire; b)la commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e sulla base dei curricula seleziona da uno a tre candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi. Il Dg individua il candidato sulla base della terna predisposta dalla commissione e ne deve motivare la scelta; c)la nomina dei responsabili di unitò operativa complessa a direzione universitaria è fatta dal Dg su indicazione del rettore.
L’incarico di direttore di struttura complessa deve essere confermato al termine di un periodo di prova di sei mesi. L’incarico di direttore di struttura semplice è attribuito al Dg su proposta del direttore della struttura complessa o del direttore di dipartimento a un dirigente con anzianità di servizio di almeno 5 anni nella disciplina oggetto dell’incarico.
 

Art. 6
(Valutazione dei dirigenti medici e sanitari)
I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a valutazione secondo modalità stabilite dalle regioni sulla base di linee guida approvate in Conferenza Stato-regioni. Gli strumenti per la valutazione rilevano la qualità e la quantità delle prestazioni erogate in relazione agli obiettivi prefissati. L’esito positivo della valutazione determina la conferma.

Art. 7 
(I dipartimenti)
L’organizzazione dei dipartimenti e la responsabilità dei direttori di dipartimento è disciplinata dalle regioni.
 

Art. 8
(Limiti di età)

Il limite per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Ssn è di 67 anni. L’interessato può, sentito il collegio di direzione, chiedere di arrivare a 70 anni.
i professori universitari, anche se cessano le attività assistenziali, qualora impegnati, possono continuare l’attività di ricerca.
 

Art. 9
(Programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie)
La gestione e la programmazione delle tecnologie sanitarie è a carico delle regioni che devono provvedere al collaudo, alla manutenzione e alle verifiche periodiche di sicurezza. Le aziende sanitarie, ospedaliere e universitarie possono costituire enti no-profit per la raccolta fondi per l’acquisto di tecnologie sanitarie di interesse strategico.
 

Art. 10 
(Collegio sindacale e pubblicità degli atti)
Sul web è possibile pubblicare per le verifiche di cassa e le relazioni sull’andamento delle attività delle aziende.
 

Art. 11 
(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che provvedono all’attuazione delle finalità della legge secondo i propri statuti e norme di attuazione

giovedì 15 marzo 2012

World social work 2012 - Convegno: Il servizio sociale nell’attuale panorama socio-economico e culturale. Confronti ed esperienze


World social work  2012
Giornata internazionale del Servizio Sociale
Il servizio sociale nell’attuale panorama socio-economico e culturale.    Confronti ed esperienze


Martedì 20 Marzo 2012    Ore 9.00 – 17.30
ex Caserme Mura  - Viale Gramsci, Macomer


PROGRAMMA DELLA GIORNATA
9.00  Registrazione dei partecipanti
9.30  Apertura dei lavori
    Alberto Merler. Presidente dei Corsi di  Studio in Servizio Sociale. Università degli   Studi
di Sassari.
9,40  Presentazione della giornata celebrativa
Maria Vittoria Casu. AIDOSS. Dottore di  ricerca in Fondamenti e Metodi delle Scienze
Sociali e del Servizio Sociale .
9,50  Introduzione dei lavori
 Federica Palomba. Moderatrice. Presidente Ordine  degli Assistenti Sociali - Sardegna.  
10,00  Saluti delle autorità:
Riccardo Uda, Sindaco del Comune di Macomer.  
Cristiano Erriu, Presidente A.N.C.I.
Sergio Masia, Assessore ai Servizi sociali     Comune di  Macomer.
E’ stata invitata Simona de Francisci. Assessore Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale.

101010.30  Il mandato sociale e professionale dell’Assistete
Sociale per  la tutela dei diritti della persona.    
 Interventi:
Giusi Boeddu. Assistente Sociale.  Dottoranda di ricerca in Fondamenti e  Metodi  delle Scienze Sociali e del Servizio Sociale.
Maria Sedda. Assistente Sociale. EISS Ottana.
11.00 Il processo di programmazione e realizzazionelle
Politiche Sociali: il ruolo della professione.
  Interventi
Angela Cao. Assistente Sociale.  PLUS Ghilarza- Bosa.
Emmi Frau. Assistente Sociale, Assessore ai Servizi sociali comune di Santadi.
11.30 – 12,00 break
12.30  Nuove strategie e collaborazioni per la promozione di  obiettivi di benessere sociale. Organismi e organizzazioni  che condividono finalità comuni.
 Interventi:
Marina Piano Assistente Sociale. Fund raiser .
 Annalisa Motzo. Presidente GAL Marghine.
13.00 – 13,30 Interventi programmati.

15.00 Riapertura dei lavori.
Vittoria Casu. Moderatrice .            .
15.00 La formazione  universitaria e la formazione continua rivolte allo sviluppo e al sostegno della professionalità.
 Interventi
Alberto Merler. Scuola di Dottorato in  Scienze Sociali. Indirizzo in Fondamenti   e  Metodi  delle Scienze Sociali  e del Servizio Sociale. Università  di Sassari.
Maria Lucia Piga. Vicepresidente del corso di Studio in Servizio Sociale ad indirizzo Europeo.
 Università degli Studi di Sassari.
Mariantonietta Cocco. Presidente Commissione tirocinio.
 Corsi di Studio in Servizio Sociale. Università di Sassari.
Federica Palomba. Presidente Ordine degli Assistenti  sociali della Sardegna.
16.30- 17.30 Interventi programmati e dibattito                      
17.30           Chiusura dei lavori.





Tribunale di Ferrara: Un padre accusa i servizi sociali la procura li scagiona

Da: http://lanuovaferrara.gelocal.it/cronaca/2012/03/14/news/un-padre-accusa-i-servizi-sociali-la-procura-li-scagiona-1.3292664
Ieri in tribunale l’udienza di opposizione all’archiviazione L’appello: «Io orfano dei miei figli che non mi fanno vedere»

Da 4 anni dice di esser diventato «orfano» dei suoi figli. E per far valere i suoi diritti di padre separato, cui vengono negati i diritti di vedere e stare con i propri figli, il signor F. non ha risparmiato critiche e denunce: ieri una delle tante che ha presentato attraverso il suo legale, Patrizia Micai, è stata dibattuta davanti al gip Monica Bighetti e al pm Nicola Proto. Una causa che vede sotto accusa i servizi sociali, una psicologa e una assistente sociale, per presunte omissioni d’atti d’ufficio. Reato che la procura ha ritenuto insussistente e pertanto ne ha chiesto l’archiviazione perchè non vi sono gli estremi per proseguire nell’azione giudiziaria. Di parere diverso il padre separato e il suo legale che hanno presentato opposizione all’archiviazione, e pertanto ieri in aula è stata discussa la questione. Il giudice si è riservato di decidere in merito, e avrà 5 giorni per farlo. Questa però, dicevamo è una delle tante cause giudiziarie che vedono protagonista questo padre separato, in di diversi ruoli di accusatore e accusato. Poichè come lo stesso F. spiegava in una lettera pubblicata giorni fa sul nostro giornale «da 4 anni sto facendo una battaglia per vedere riconosciuti i miei diritti di genitore e di dare una serenità ai miei figli». Tuttavia è bene ricordare che proprio questa battaglia ha lasciato strascichi giudiziari visto che sono aperti vari procedimenti a carico dello stesso padre separato, verso la ex moglie, anche per stalking. Atteggiamenti sui quali la magistratura deve far luce, per cui lui stesso nella lettera a la Nuova spiegava così:
«In questi anni ho incontrato una montagna di problemi, creati in primis dalla mia ex moglie che, pur avendo chiesto e ottenuto la separazione, si comporta come se volesse tenere i nostri figli tutti per sè, non lasciandoli liberi di esprimere i loro sentimenti affettuosi verso di me».
Da qui le tensioni con tutti, servizi sociali e giudici minorili. E tra queste tensioni, il rapporto con i figli si è più che deteriorato e non per volontà del signor F. «Spero che questa battaglia che sto conducendo insieme a persone di cui mi fido come il mio legale e la mia consulente non sia fine a se stessa, ma serva prima di tutto a me e ai miei figli, poi a chi ama i propri figli, ma rischia di trovarsi orfano degli affetti da un giorno all'altro».

mercoledì 14 marzo 2012

Professioni senza Albo: ddl. Speranze per la professione di "Educatore"?


La commissione Bilancio della Camera ha dato infatti parere favorevole al testo unificato che contiene le «Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi». Il disegno di legge licenziato dalla X Commissione attività produttive e inviato secondo l'iter alle altre commissioni, ha ottenuto i relativi pareri favorevoli.
La X Commissione attività produttive della Camera ha licenziato il testo unificato emendato Quartiani C. 3917, Froner C. 1934, Formisano C. 2077, Buttiglione C. 3131 e Della Vedova C. 3488.
In soli dieci articoli, il ddl delinea: la definizione di professione non regolamentata; la mission delle associazioni professionali intesa a valorizzare le competenze degli iscritti; le regole deontologiche; la tutela dell'utenza nel pieno rispetto delle regole della concorrenza; la pubblicità delle associazioni professionali attraverso la pubblicazione delle informazioni sul sito web nel pieno rispetto delle norme del Codice del consumo; l'autoregolamentazione volontaria attraverso la definizione del profilo professionale con riferimento alla normativa tecnica Uni; la certificazione di conformità delle attività professionali alle norme tecniche Uni.
Con  una netta separazione tra ordini e associazioni, il ddl prevede che le professioni non organizzate in ordini o collegi, le disposizioni proposte possono trovare applicazione in ambito ordinistico, con particolare riguardo a quelle concernenti la certificazione professionale, oggi autoreferenziata.

Su: http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp%3Fcodice%3D16PDL0017960&back_to=http%3A//www.camera.it/126%3FPDL%3D1934%26leg%3D16%26tab%3D2  si trova il testo del ddl.

Esaminerò il testo a breve.  E a breve darò un commento.

martedì 13 marzo 2012

Corsi di formazione per assistenti familiari

Corsi di formazione per assistenti familiari: verso un sistema integrato di servizi domiciliari alla persona”. Percorso formativo riservato ad 80 partecipanti di età compresa tra i 18 e i 65 anni. E’ finalizzato alla qualificazione di lavoratori comunitari ed extra comunitari per l’assistenza domiciliare di anziani e persone non auto sufficienti
’Ufficio della Cittadinanza della Zona Sociale n. 12 rende noto che il Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica” in attuazione dell’Accordo di Programma per la realizzazione di interventi in materia di servizi alla persona sottoscritto tra Regione Umbria e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione emana il bando di partecipazione al progetto “Mi prendo cura di Te: sistema integrato di servizi alla persona”.

La notizia completa è su: http://www.orvietosi.it/notizia.php?id=25858

Pronto Soccorso e continuità assistenziale


Parma: Pronto soccorso e continuità assistenziale


Integrazione tra ospedale e territorio. Con questa logica il sistema dell’emergenza-urgenza del Maggiore si potenzia: inaugurati l’area di Osservazione breve intensiva, che completa l’offerta assistenziale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, e i nuovi spazi dell’Ambulatorio per i codici di minore gravità dell’Azienda Usl. Il progetto è stato presentato dalla Regione al Ministero della Salute che ha disposto un finanziamento di tre milioni di euro.
- Il sistema dell’emergenza-urgenza provinciale si potenzia con un’area di Osservazione breve intensiva che completa l’offerta assistenziale del Pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e con nuovi spazi dedicati all’Ambulatorio per i codici di minore gravità dell’Azienda Usl, direttamente integrati nell’area ospedaliera.
Una struttura all’avanguardia per l’Osservazione breve intensiva, dedicata alle urgenze sanitarie in accesso dal Pronto soccorso, con necessità di inquadramento diagnostico a breve termine tale da permettere un appropriato percorso diagnostico-terapeutico al domicilio, o per terapie brevi. La logica della integrazione tra ospedale e territorio, garantita dalla collocazione nell’area ospedaliera, è la leva che innova l’organizzazione dell’Ambulatorio per i codici di minore gravità, con ambienti rinnovati, una migliore organizzazione dei flussi e degli spazi, unita a ambulatori specialistici interni che lo qualificano; una garanzia di maggiore sicurezza d’intervento, un’affidabile alternativa al Pronto soccorso.
L’intervento, basato sull’integrazione organizzativa tra le due Aziende a miglioramento della gestione delle urgenze della rete provinciale, è delineato nel progetto “Continuità assistenziale sulle 24 ore”, approvato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria e presentato dalla Regione Emilia-Romagna al Ministero della Salute, che ha disposto un finanziamento di tre milioni di euro. Da questo punto di vista, Parma si propone come laboratorio progettuale finalizzato a realizzare interventi appropriati ed efficaci, con una modalità innovativa a livello nazionale.
Con l’Osservazione breve intensiva completiamo i servizi di emergenza-urgenza dell’Ospedale di Parma con oltre 100 posti letto complessivi”, queste le parole del direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Leonida Grisendi, alla presentazione della nuova struttura.
Con i suoi 14 posti letto, l’Osservazione breve del Pronto soccorso fornirà dal prossimo 8 marzo una risposta, in condizioni di sicurezza, per quei casi in cui non si è in condizione di decidere immediatamente. Un potenziamento in uno nodo cruciale della rete dell’emergenza. “Infatti, mentre il ricorso al Pronto soccorso nella provincia di Parma è il più basso se raffrontato con le altre province della regione - ha precisato il direttore generale -  il Pronto soccorso di Parma affronta circa il 70% degli accessi, a fronte del 35% dell’ospedale di Modena e del 48%  di Reggio Emilia”.
"Questo perché, nella nostra città - ha spiegato il direttore generale dell’Ausl Massimo Fabi-  ci sono tanti riferimenti per la continuità assistenziale, primo tra tutti il medico di famiglia, che garantiscono la presa in carico delle paziente".
Osservazione breve intensiva per il Pronto soccorso: l’organizzazione
Superficie di 1.200 metri all’interno del Pronto soccorso, nuova tecnologia al servizio di sicurezza e comfort assistenziale uniti a flessibilità di utilizzo: questi gli aspetti dell’Osservazione breve intensiva del Pronto soccorso del Maggiore, per un costo complessivo di 1 milione e 100 mila euro circa, finanziato con risorse statali e regionali per il 63%.
L’Osservazione breve intensiva si svolge in continuità con il percorso clinico in Pronto soccorso; risponde a esigenze assistenziali complesse per la valutazione dello stato clinico del paziente - entro le 24  ore - al fine di definire il successivo percorso diagnostico-terapeutico o per la somministrazione di terapie a breve termine, con elevata probabilità di dimissione, come la fibrillazione atriale o l’asma. La centralità del paziente rispetto al servizio caratterizza l’organizzazione. Il cittadino non si sposta: il percorso assistenziale viene completato nella postazione che lo ospita. Il punto di lavoro in ambiente aperto ospita i professionisti, a contatto visivo diretto con i pazienti, con garanzia di sicurezza e efficacia.
Attorno alla zona di controllo centrale, sono disposte a raggiera 14 postazioni per il trattamento dei pazienti, tra cui 12 postazioni aperte – separate da arredi – e 2 postazioni chiuse. Ai familiari è dedicata una zona di attesa, oltre a  uno spazio apposito per i colloqui. Gli elementi architettonici e di arredo presentano caratteristiche di continuità con quelli del Pronto soccorso: la scelta dei materiali, i colori bianco e giallo e il sistema di illuminazione tendono a una crescente dimensione di umanizzazione.
Quattro medici, undici infermieri, tre operatori socio-sanitari e un coordinatore per un totale di 19 professionisti saranno dedicati alla struttura semplice, sotto la responsabilità medica di Francesco Mineo all’interno della struttura complessa di Pronto soccorso diretta da Gianfranco Cervellin.
L’innovazione tecnologica
Il profilo tecnologico è uno degli aspetti che contraddistingue l’Osservazione breve intensiva del Pronto soccorso. Caratteristica principale è la vicinanza della tecnologia al paziente. 6 delle 14 postazioni di assistenza sono  dotate di pensile attrezzato con monitor e strumentazione sanitaria di emergenza per il controllo dei parametri vitali (ECG, respiro, SpO2, pressione non invasiva). I segnali sono visualizzati su display del posto letto e trasmessi alla centrale di monitoraggio alla postazione di lavoro per la costante supervisione dei professionisti. Altre 8 postazioni sono dotate di telemetrie per la visualizzazione del battito cardiaco e centralina di controllo nella zona centrale di lavoro. Medici e operatori avranno a disposizione computerintegrati con il sistema gestionale del Pronto soccorso.
L’accesso dal Pronto soccorso
L’ammissione in Obi avviene su disposizione del medico di Pronto soccorso, e si conclude o con la dimissione o con il ricovero verso altre strutture ospedaliere. Le indicazioni regionali prevedono che possa essere destinata alla struttura di osservazione una percentuale di pazienti che accedono al Pronto soccorso pari al 3-8% del totale. I tempi di permanenza previsti sono di norma tra le 6 e le 24 ore. Tra gli obiettivi, il miglioramento dell’appropriatezza nella diagnosi iniziale in situazioni di urgenza, con conseguente incremento delle dimissioni in condizioni di sicurezza, il contenimento dei ricoveri non appropriati, con congrui tempi di decisione, e velocità della fase di inquadramento diagnostico.
Ambulatorio per la gestione dei codici di minore gravità – “Punto bianco”
Nuovi locali attigui al Pronto soccorso anche per il “Punto bianco”,  l’Ambulatorio per le gestione dei codici di minore gravità (bianchi), attivato nel 2003 in via Abbeveratoia nell’ambito dell’intervento approvato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria e denominato “Prospetto per il miglioramento del Pronto soccorso e per l’appropriatezza del suo utilizzo”. Il progetto prevedeva, oltre all’attivazione del “Punto bianco” di via Abbeveratoia, anche l’attivazione di una rete di ambulatori territoriali di primo intervento collocati nei servizi di Pronto soccorso degli ospedali di Vaio e Borgotaro e nelle postazioni del Soccorso territoriale 118 coincidenti con i punti di automedica (all’Assistenza pubblica di Colorno per il Distretto di Parma, alle Assistenze pubbliche di Traversetolo e Langhirano per il Distretto Sud-Est, Assistenza pubblica di Fornovo per il Distretto Valli Taro e Ceno, CRI di S.Secondo per il Distretto di Fidenza).
Dal 14 marzo, il servizio di “Punto bianco” dell’Azienda USL, gestito da medici del territorio, sarà operativo nella nuova sede, integrandosi con i servizi del Pronto soccorso. Con accesso diretto, il “Punto bianco” è aperto 365 giorni all’anno, dalle 8 alle 20. Non si tratta, dunque, solo di un’integrazione logistica, ma di un significativo miglioramento nella continuità assistenziale nelle cure primarie, in coerenza con la programmazione e le indicazioni regionali. Il “Punto bianco” permette infatti di rispondere con maggiore appropriatezza alle esigenze di salute dei cittadini, lasciando agli altri ambulatori di Pronto soccorso la gestione dei casi più complessi. Il “Punto bianco” sarà integrato anche con i servizi di assistenza primaria dei Poli socio-sanitari dell’Azienda USL, nell’ambito del progetto di realizzazione delle Case della Salute: una rete di 26 presidi socio-sanitari che si stanno progettando nei quattro Distretti parmensi. Per il funzionamento del “Punto bianco”, l’AUSL mette a disposizione, su due turni giornalieri, 7 medici e 3 infermieri.  La funzione di miglioramento della continuità dell’assistenza e del contenimento degli accessi al Pronto soccorso ha avuto nello sviluppo della Medicina di gruppo e di rete un altro elemento qualificante. Ad oggi su 301 medici di famiglia, l’85,3% lavora in forme associata (associazione, rete, gruppo).
I servizi di “Punto Bianco” prevedono anche un ambulatorio dedicato alle urgenze oculistiche, che rappresentano la casistica maggiore degli accessi a questo servizio (circa il 40%) e un ambulatorio per le consulenze psichiatriche. Questo secondo ambulatorio, attivo dal 28 febbraio, gestirà i casi inviati dal Pronto soccorso, finora presi in carico direttamente dal Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Azienda Usl (1.280 sono stati gli accessi a questo servizio nel 2011)
.

Nuoro: seminario su gioco d'azzardo

Da: http://www.unionesarda.it/


Il gioco d'azzardo patologico è ormai da tempo considerato un vero e proprio disturbo del comportamento e si sta diffondendo come fenomeno sociale anche in Sardegna e soprattutto nelle piccole comunità locali. 
Il Servizio per le Dipendenze (Ser.D) (1) dell'Azienda Sanitaria di Nuoro propone un seminario destinato a medici, psicologi, assistenti sociali, educatori, infermieri, operatori dei Comuni e del privato sociale. 
In particolare si vuole promuovere un confronto tra operatori dei diversi Ser.D della Sardegna e consentire un momento di crescita professionale attraverso il confronto con docenti e formatori che operano nel campo sia della ricerca che della clinica.
 Il seminario si svolgerà martedì 20 marzo nell'Istituto Tecnico Commerciale "Salvatore Satta".

(1) Annoto che non esiste il "Ser.D." Servizio Dipendenze, bensì il "Ser.T." Servizio Tossicodipendenze.

Seminario “DEONTOLOGIA E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI DELL'ASSISTENTE SOCIALE”


Seminario
“DEONTOLOGIA E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI
DELL'ASSISTENTE SOCIALE”
-
Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna
Rimini
Giovedì 15 marzo 2012
Sala Energia – Centro Congressi SGR – Via Chiabrera, 34
-
8.30 – 9.00     REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

  9.00 – 9.45   SALUTI E INTRODUZIONE DEI LAVORI DEL SEMINARIO
                      Roberto Calbucci 
                      Presidente dell’Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna
                     
                      Presentazione dei laboratori
                      Elisabetta Bianchi
                      Assistente Sociale specialista e formatore dello Studio Bi.Fi.

 9.45 – 10.30 “Deontologia e responsabilità professionali:
                       chiarimenti concettuali e scelte operative”
                      Simonetta Filippini
                      Assistente Sociale specialista e formatore dello Studio Bi.Fi.

10.30 – 11.15 “I rischi che la professione deve monitorare”
                      Gruppo territoriale degli Assistenti Sociali di Piacenza

11.15 – 12.00  “Gli ancoraggi dai quali rilanciare la professione”
                      Gruppo territoriale degli Assistenti Sociali di Reggio Emilia

12.00 – 12.45 DIBATTITO

12.45 – 14.00 PAUSA PRANZO

14.00 – 15.00  “Strategie di tutela dei professionisti e dei cittadini”
                      Gruppo territoriale degli Assistenti Sociali di Parma

15.00 –15.30 “Quali tutele per la professione”
                      Elisabetta Bianchi
                      Assistente Sociale specialista e formatore dello Studio Bi.Fi.

15.30 – 15.45 DIBATTITO

15.45 – 16.00 Conclusione dei lavori
                      CONSIGLIERE Ordine Nazionale Assistenti Sociali

           




___________________________________________________________________________________

L’Ordine Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna ha attribuito all’evento
6 crediti formativi di cui 5 deontologici



Assistenza sanitaria domiciliare


California Appellate Districts

HEALTH LAW, INJURY & TORT LAW, WORKERS' COMPENSATION 
Sanchez v. Brooke, No. B224835 
In a suit against the estate of a home health care patient stemming from her caregiver's injuries sustained in an attempt to rescue the patient from a fire caused by the patient's smoking in bed: 1) judgment in favor of the plaintiff is reversed in part as to the amount of damages, where the plaintiff's employer was required under the workers' compensation laws to pay, and did pay in full the employee's medical expenses, so the employee could not recover medical fees that the provider was precluded from collecting from the employer; and 2) the plaintiff's motion for judgment notwithstanding the verdict was properly denied, as the record contained substantial evidence to support the finding that her employer was comparatively negligent.