venerdì 16 marzo 2012

Governo clinico: ecco tutte le novità del testo approvato dalla Commissione Affari Sociali


Dopo tre anni di lavoro la Commissione Affari Sociali di Montecitorio, con l'approvazione degli ultimi emendamenti, ha licenziato il testo che disciplina il governo clinico. Undici articoli che prima di andare in Aula per il voto finale dovranno essere esaminati dalle Commissioni competenti.

16 MAR - La Commissione Affari Sociali della Camera ieri, votando gli ultimi emendamenti, ha licenziato il ddl sul governo clinico. Il testo passerà ora al parere di altre otto commissioni che dovranno esprimere un parere sul testo. Poi l'approdo in Aula per il voto finale.
 
 

Ecco una sintesi del testo articolo per articolo
 


Principi fondamentali in materia delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale
 


Art 1
(Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche)
Il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle regioni, attuato con la partecipazione del Collegio di direzione che garantisce il modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e dei professionisti del Ssn, assicurando il miglioramento continuo della qualità nel rispetto dei principi di equità, di appropriatezza e di universalità nell’accesso ai servizi.
 

Art 2
(Autonomia e responsabilità del medico)
Le attività mediche e sanitarie sono erogate nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità diretta e non delegabile dei medici e dei professionisti sanitari nell’ambito delle proprie specifiche competenze e nel rispetto delle funzioni ad essi affidate e svolte.

Art. 3
(Funzioni del Collegio di direzione)
Le regioni prevedono l’istituzione, nelle Aziende del Collegio di direzione che diviene organo dell’Azienda individuandone la composizione. Le funzioni del Collegio di direzione sono: concorrere al governo delle attività cliniche, partecipare alla pianificazione delle attività e allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende. Il collegio di direzione deve essere consultato dal direttore generale su tutte le questioni attinenti il governo delle attività cliniche.
 

Art. 4 
(Requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali)
Le regioni provvedono alla nomina dei Dg delle aziende garantendo misure di pubblicità dei bandi, delle nomine, dei curricula e di trasparenza nella valutazione degli aspiranti che devono essere in possesso di un diploma di laurea magistrale, esperienza dirigenziale di almeno 5 anni nel campo delle strutture sanitarie e di  settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie. Il Dg non deve avere, al momento della nomina, più di 65 anni.

Art. 5
(Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura)
Alle regioni il compito di disciplinare i criteri e le procedure per gli incarichi di direzione di struttura complessa sulla base di principi quali: a)selezione effettuata da una commissione presieduta dal direttore sanitario e composta da due direttori di struttura complessa nella medesima specialità dell’incarico da conferire; b)la commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e sulla base dei curricula seleziona da uno a tre candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi. Il Dg individua il candidato sulla base della terna predisposta dalla commissione e ne deve motivare la scelta; c)la nomina dei responsabili di unitò operativa complessa a direzione universitaria è fatta dal Dg su indicazione del rettore.
L’incarico di direttore di struttura complessa deve essere confermato al termine di un periodo di prova di sei mesi. L’incarico di direttore di struttura semplice è attribuito al Dg su proposta del direttore della struttura complessa o del direttore di dipartimento a un dirigente con anzianità di servizio di almeno 5 anni nella disciplina oggetto dell’incarico.
 

Art. 6
(Valutazione dei dirigenti medici e sanitari)
I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a valutazione secondo modalità stabilite dalle regioni sulla base di linee guida approvate in Conferenza Stato-regioni. Gli strumenti per la valutazione rilevano la qualità e la quantità delle prestazioni erogate in relazione agli obiettivi prefissati. L’esito positivo della valutazione determina la conferma.

Art. 7 
(I dipartimenti)
L’organizzazione dei dipartimenti e la responsabilità dei direttori di dipartimento è disciplinata dalle regioni.
 

Art. 8
(Limiti di età)

Il limite per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Ssn è di 67 anni. L’interessato può, sentito il collegio di direzione, chiedere di arrivare a 70 anni.
i professori universitari, anche se cessano le attività assistenziali, qualora impegnati, possono continuare l’attività di ricerca.
 

Art. 9
(Programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie)
La gestione e la programmazione delle tecnologie sanitarie è a carico delle regioni che devono provvedere al collaudo, alla manutenzione e alle verifiche periodiche di sicurezza. Le aziende sanitarie, ospedaliere e universitarie possono costituire enti no-profit per la raccolta fondi per l’acquisto di tecnologie sanitarie di interesse strategico.
 

Art. 10 
(Collegio sindacale e pubblicità degli atti)
Sul web è possibile pubblicare per le verifiche di cassa e le relazioni sull’andamento delle attività delle aziende.
 

Art. 11 
(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che provvedono all’attuazione delle finalità della legge secondo i propri statuti e norme di attuazione

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