martedì 15 maggio 2012

Terapia del dolore, Lea e assicurazione della loro continuità con i livelli di spesa

Prendo spunto dalla sentenza della Corte costituzionale 115/2012 sull'incostituzionalità dell'art.15 l.r. Friuli-Venezia Giulia 14.7.2011, n. 10 (Interventi per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), 
http://www.cortecostituzionale.it/schedaUltimoDeposito.do;jsessionid=8B28D737AE0AE2F962E66C480CE76503
per porre all'attenzione l'accento non sugli oneri che la Regione si assume, bensì il fatto per cui
"La Regione autonoma eccepisce che la legge statale n. 38 del 2010 sarebbe rivolta a tutelare il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore e che tale diritto sarebbe garantito nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001".
Se ho ben interpretato il disposto, la Corte cost. eccepisce che i lea sono raggiungibili a livello regionale, qualora vi sia una capacità di spesa documentata.  
Se ho ben capito, i giudici affermano che l'uniformità dei lea garantiti su tutto il livello nazionale, differiscono in ragione dello statuto speciale della Regione e si riferiscono anche alla loro assicurabilità negli esercizi futuri.
Argomento questo che merita approfondimento, perché non riguarda solo le terapie menzionate.

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