venerdì 25 gennaio 2013



Mancato trasporto di disabile a scuola: tre tipologie di danno

Sulla questione è intervenuta in questi giorni la Sentenza definitiva 32/13, depositata esattamente l’11 gennaio scorso, con la quale il TAR marchigiano ha condannato il Comune di residenza anche al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese.
Il provvedimento è interessante perché chiarisce le ragioni per le quali sono state addebitate al Comune tutte e tre le tipologie di danno richieste da parte della famiglia ricorrente, vale a dire:
- la mancata maturazione delle ferie, della tredicesima e del TFR nei giorni in cui la madre ha dovuto usufruire del congedo straordinario per accompagnare con un proprio mezzo la figlia a scuola;
- le spese vive di carburante e usura per l’utilizzo del proprio mezzo nel trasporto;
- il danno esistenziale legato al patimento per la mancata fruizione di un servizio a cui la famiglia aveva diritto.
Infine, la condanna alle spese di causa è stata motivata con il fatto che il Comune aveva tardato nell’approntare il servizio, malgrado la chiarezza della normativa legislativa e amministrativa regionale, rifiutandosi, in via urgente, di accogliere la disponibilità di una ONLUS locale che avrebbe provveduto al trasporto tramite il solo rimborso delle spese vive documentate.
A ciò si aggiunga che il Comune non ha nemmeno segnalato il problema al Piano di Zona di cui fa parte il quale, se tempestivamente informato – avrebbe potuto prevedere nel proprio bilancio la spesa necessaria e anche provvedere al servizio.
Link sentenza: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Ancona/Sezione%201/2011/201100625/Provvedimenti/201100684_01.XML

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