lunedì 7 maggio 2012

Ancora sul diritto all'istruzione del disabile

Sul tema ho rinvenuto la seguente pronunzia del Consiglio di Stato del 13.4.2012:

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2063 del 2012, proposto da:

xxx xxx xxx, xxx xxx xxx in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore xxx xxx, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Troilo, con domicilio eletto presso Francesco A. Caputo in Roma, via Ugo Ojetti, 114;

contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Liceo Scientifico Statale "G. Galilei" di Lanciano, Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Luigi Sigismondi;
per la riforma
ordinanza cautelare del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 00013/2012, resa tra le parti, concernente ATTRIBUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD UN SOGGETTO DISABILE

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo e di Liceo Scientifico Statale "G. Galilei" di Lanciano e di Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2012 il Cons. Roberto Giovagnoli; sentito l’avvocato Sisto per delega dell’avv. Troilo.;

Ritenuto che la gravità della patologia oculare documentata dalla minore xxx xxx giustifica, anche in considerazione della rilevanza che assume, a livello costituzionale e internazionale, il diritto all’istruzione del disabile, l’accoglimento dell’istanza cautelare proposta;
Ritenuto, pertanto, che alla minore xxx xxx debba essere assicurata un’ora di sostegno per ogni ora di frequenza scolastica e che tale attività di sostegno debba essere svolta da insegnanti appartenenti all’area umanistica-linguistica letteraria e all’area scientifico-fisico matematica.
Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 2063/2012) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado. Ordina all’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo l’assegnazione in favore della minore xxx xxx di un insegnante di sostegno per ogni ora di frequenza scolastica, con le modalità specificate in motivazione.
Condanna l’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo al pagamento, a favore degli appellanti, delle spese processuali della presente fase cautelare che liquida in complessivi € 1.000, oltre agli accessori di legge.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

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