Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha
pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso
numero di registro generale 2063 del 2012, proposto da:
xxx xxx xxx,
xxx xxx xxx in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà
genitoriale sulla minore xxx xxx, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro
Troilo, con domicilio eletto presso Francesco A. Caputo in Roma, via Ugo
Ojetti, 114;
contro
Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale
per l'Abruzzo, Liceo Scientifico Statale "G. Galilei" di Lanciano,
Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Luigi Sigismondi;
per la riforma
ordinanza
cautelare del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 00013/2012,
resa tra le parti, concernente ATTRIBUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
EDUCATIVA SCOLASTICA AD UN SOGGETTO DISABILE
Visto l'art.
62 cod. proc. amm;
Visti il
ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti
gli atti della causa;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo e di Liceo
Scientifico Statale "G. Galilei" di Lanciano e di Ufficio VI - Ambito
Territoriale per la
Provincia di Chieti;
Vista la
impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di
reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo
grado;
Viste le
memorie difensive;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2012 il Cons. Roberto
Giovagnoli; sentito l’avvocato Sisto per delega dell’avv. Troilo.;
Ritenuto che
la gravità della patologia oculare documentata dalla minore xxx xxx giustifica,
anche in considerazione della rilevanza che assume, a livello costituzionale e
internazionale, il diritto all’istruzione del disabile, l’accoglimento
dell’istanza cautelare proposta;
Ritenuto,
pertanto, che alla minore xxx xxx debba essere assicurata un’ora di sostegno
per ogni ora di frequenza scolastica e che tale attività di sostegno debba
essere svolta da insegnanti appartenenti all’area umanistica-linguistica
letteraria e all’area scientifico-fisico matematica.
Le spese
della presente fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
Accoglie
l'appello (Ricorso numero: 2063/2012) e, per l'effetto, in riforma
dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado. Ordina
all’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo l’assegnazione in favore della
minore xxx xxx di un insegnante di sostegno per ogni ora di frequenza
scolastica, con le modalità specificate in motivazione.
Condanna
l’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo al pagamento, a favore degli
appellanti, delle spese processuali della presente fase cautelare che liquida
in complessivi € 1.000, oltre agli accessori di legge.
Ordina che a
cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la
sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10,
cod. proc. amm.
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