Servizio sociale, sanitario e dintorni Diritto, economia, gestione e formazione continua del servizio sociale in rapporto con il diritto e l'economia sanitaria. Se il diritto è vasto, cercherò di dare - a spizzichi e bocconi - elementi per un disegno unitario del servizio sociale e del suo disegno organizzativo
mercoledì 18 aprile 2012
Tribunale di Napoli, sez. lav., ord. 12.3.2012 - Diritto all'ausilio non previsto dal nomenclatore per il disabile
Il principio del "non si può rifiutare un ausilio per motivi di bilancio" è stato posto in essere dall'Ordinanza del Tribunale di Napoli del 12.3.2012..
La statuizione è completata con l'affermazione per cui è un diritto costituzionalmente garantito come la salute e non può essere affievolito o violato solo sulla base di motivazioni legate ai tagli della spesa pubblica, anche in un momento così delicato come quello che l'Italia sta attraversando.
L'ordinanza ha riconosciuto il diritto di un cittadino con disabilità ad ottenere un ausilio non previsto dal Nomenclatore Tariffario, ma dimostrato come necessario, per il miglioramento della sua salute, tramite certificazione medica. E ciò anche contro il diniego dell'ASL, motivato per ragioni di tagli al bilancio.
Al di là della possibile discussione sull'efficacia e l'appropriatezza dell'ausilio oggetto della decisione, quel che conta, in tale provvedimento, è il principio affermato stabilmente dalla Corte costituzionale e applicato anche dai Tribunali, secondo cui un diritto costituzionalmente garantito come la salute non può essere affievolito o violato solo sulla base di motivazioni legate ai tagli della spesa pubblica, anche in un momento così delicato come quello che l'Italia sta attraversando.
Questa, testualmente, è la Massima contenuta nell'Ordinanza di cui si parla: «Il diritto alla salute rappresenta un valore preminente rispetto a qualunque interesse di contenimento della spesa pubblica, interesse tutelato dalla predisposizione di specifici elenchi di farmaci e di presìdi che lo Stato eroga a totale suo carico. Conseguentemente, sussiste il pieno diritto alla somministrazione di un presidio che, sebbene non inserito nel nomenclatore allegato al regolamento approvato con d.m. 332/1999, costituisca l'unico mezzo per salvaguardare il bene salute del cittadino.
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