Per una ricerca di confine, mi sono imbattuto sulla legislazione odontoiatrica e su alcuni aspetti della giurisprudenza.
Propongo il link a un articolo di Paolo Zampetti sull'argomento (http://www.dental-tribune.com/articles/content/scope/specialities/region/italy/id/6882) e svolgo alcune considerazioni alquanto superficiali, sulle legislazioni comunitarie e nazionali, come spunto per altra ricerca più approfondita.
Ho notato che l'esercizio dell'attività professionale
dell'odontoiatra rileva in relazione all'esistenza di disposizioni
legislative inerenti il suo esercizio per differenti e distinte figure
professionali, quali quella del medico
chirurgo specialista in odontostomatologia, quella del medico chirurgo abilitato alla professione odontoiatrica ed,
infine, quella del laureato in
odontoiatria e protesi dentaria.
Le attuali disposizioni legislative sull'argomento sono le seguenti:
Ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse
Approvazione del regolamento per la esecuzione del
decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli
Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle
professioni stesse
· Direttive comunitarie del Consiglio del 27 luglio 1978, 78/686/CEE e 78/687/CEE
Attività del dentista
· D.P.R. 18 febbraio 1980, n.315,
Adeguamento delle scuole
di insegnamento universitario rispondente ai requisiti di formazione previsti dalla direttiva 78/687CEE e relativo d.m. che considera specializzazioni in campo odontoiatrico soltanto:
- Odontoiatria e protesi dentaria;
- Chirurgia odontostomatologica;
- Odontostomatologia;
- Ortognatodonzia;
Istituzione della professione sanitaria di
odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera
prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle
Comunità europee.
Istituzione di un apposito albo professionale presso ogni Ordine dei medici chirurghi ed ha distinto la professione di odontoiatra da quella di medico chirurgo
Norme concernenti l'opzione, per i laureati in
medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, qualora esercitassero l'attività di odontoiatra prima del 28.1.1980.
La Corte di Giustizia che, con sentenza 1.6.1995, nella causa C-40/93, condannava l’Italia dichiarando la violazione degli obblighi deriva nati dal combinato disposto degli artt.19 direttiva 78/686/CEE e 1 direttiva 78/687/CEE, ciò in quanto la l. 471/1988 ammetteva all’esercizio dell’attività di dentista professionisti autorizzati ad esercitare la professione sul territorio nazionale, non corrispondente ad
alcuna delle categorie previste dalle direttive comunitarie.
Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.
· D.Lgs. 13 Ottobre 1998, n. 386
Adeguamento della legislazione interna all’ordinamento comunitario sulla base dei principi fissati nella sentenza comunitaria di cui sopra.
· Legge 3 febbraio 2003 n. 14, art.13
Sanciva l'abrogazione dell'istituto dell'annotazione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, previsto dalla legge 24 luglio 1985, n.409, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2001.
Della questione veniva investito il Consiglio di Stato il quale formulava un parere (http://www.ordine-medici-firenze.it/Testi/parere2995.pdf) come richiesto dal Ministero della Salute, in ordine all'abrogazione dell'art.5 della legge 24 luglio 1985, n.409, che stabiliva l'annotazione ai fini dell'esercizio
della professione odontoiatrica per i laureati in medicina e chirurgia in possesso di un diploma di
specializzazione in campo odontoiatrico, confermando che, a seguito dell'abrogazione dell'istituto dell'annotazione (art.13 legge n.14/2003), oltre ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria, possono esercitare l'odontoiatria, iscrivendosi all'Albo degli odontoiatri e mantenendo l'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi, le seguenti categorie di sanitari:
- i medici chirurghi (specialisti in campo odontoiatrico o non) immatricolati al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980;
- i medici chirurghi immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-85 che hanno superato le prove attitudinali per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri di cui al D.Lgs.
n.386/1998;
- i medici chirurghi specialisti in campo odontoiatrico immatricolati negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-85.
In una prossima occasione spero di chiarire alcuni aspetti della legislazione odontoiatrica in cui mi sono imbattuto, alla luce della giurisprudenza
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